• 1)I battelli da pesca di ciascuna Parte Contraente sono registrati e contrassegnati in conformita' con la regolamentazione interna di ciascuna Parte in modo da assicurare la loro identificazione in mare.
  • 2)L'autorita' competente di ciascuna Parte Contraente sceglie una o piu' lettere e una serie di cifre per ogni porto o circoscrizione marittima.
  • 3)Ciascuna delle Parti Contraenti compila una lista di tali lettere.
  • 4)Detta lista e tutte le eventuali modifiche apportate successivamente vengono notificate alle altre Parti Contraenti.
  • 5)Le disposizioni dell'Allegato II della Convenzione si applicano ai battelli da pesca, alle loro imbarcazioni e al loro materiale da pesca.

Testo vigente dal 6 agosto 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-07-08;486~art3 · fonte del testo

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