1. Lo Stato Parte nel quale sia stato commesso uno dei reati di cui all'articolo 2, dovra', ove abbia motivo di ritenere che un presunto trasgressore sia fuggito dal proprio territorio, comunicare a tutti gli Stati interessati, direttamente o per il tramite del Segretario generale delle Nazioni Unite tutti i fatti pertinenti riguardanti il reato commesso ed ogni informazione disponibile circa l'identita' del presunto trasgressore. 2. Ogni qualvolta sia stato commesso uno dei reati di cui all'articolo 2 contro una persona internazionalmente protetta, ogni Stato Parte che sia in possesso di informazioni relative alla vittima ed alle circostanze del reato si adoperera' per trasmetterle, alle condizioni fissate dalle proprie leggi interne, complete e con la massima sollecitudine, allo Stato Parte per conto del quale la persona in questione stava esercitando le proprie funzioni.

Testo vigente dal 6 agosto 1977

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-07-08;485~art5 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari