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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione della convenzione per la prevenzione e la repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette, compresi gli agenti diplomatici, adottata a New York il 14 dicembre 1973
Legge 8 luglio 1977, n. 485
- Aggiornato al
- 6 agosto 1977
- Articoli
- 20
- Versioni storiche
- 22
- Art. 1TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati…
- Art. 2Commettere intenzionalmente: a) un omicidio Volontario, un sequestro di persona o altra…
- Art. 3Ogni Stato Parte adottera' quelle misure che potranno rendersi necessarie allo scopo di…
- Art. 4Gli Stati Parti coopereranno nella prevenzione dei reati di cui all'articolo 2, ed in…
- Art. 5Lo Stato Parte nel quale sia stato commesso uno dei reati di cui all'articolo 2, dovra'…
- Art. 6Dopo essersi convinto che le circostanze lo giustificano, lo Stato Parte sul cui…
- Art. 7Lo Stato Parte sul cui territorio si trovi il presunto trasgressore, nel caso in cui non…
- Art. 8Nella misura in cui i reati di cui all'articolo 2 non siano elencati quali reati per i…
- Art. 9Dovra' essere garantito un equo trattamento in tutti gli stadi del procedimento ad ogni…
- Art. 10Gli Stati Parti si forniranno l'un l'altro il piu' ampio grado di assistenza in relazione…
- Art. 11Lo Stato Parte ove un presunto trasgressore venga processato dovra' comunicare il…
- Art. 12Le disposizioni della presente Convenzione non avranno alcun effetto sull'applicazione…
- Art. 13Ogni controversia tra due o piu' Stati Parti sull'interpretazione o sull'applicazione…
- Art. 14La presente Convenzione sara' aperta alla firma di tutti gli Stati fino al 31 dicembre…
- Art. 15La presente Convenzione dovra' essere ratificata. Gli strumenti di ratifica verranno…
- Art. 16La presente Convenzione restera' aperta all'adesione da parte di qualsiasi Stato. Gli…
- Art. 17La presente Convenzione entrera' in vigore trenta giorni dopo la data del deposito del…
- Art. 18Qualsiasi Stato Parte puo' denunciare la presente Convenzione mediante notifica scritta…
- Art. 19Il Segretario generale delle Nazioni Unite informera' tutti gli Stati, interalia: a)…
- Art. 20L'originale della presente Convenzione, i cui testi cinese, inglese, francese, russo e…
