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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]E' convertito in legge il R. decreto-legge 11 aprile 1938-XVI, n. 1183, recante modificazioni ed aggiunte al testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, con la seguente modificazione:
[9]Al 2° comma dell'art. 3 (sub. articolo 22-bis) dopo le parole: «non superiore a metri 1,50 per lato», aggiungere le altre: «o con la tirlindana a un solo amo».
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a Roma, addi' 19 gennaio 1939-XVII
[12]VITTORIO EMANUELE
[13]Mussolini - Rossoni - Solmi - Di Revel - Bottai - Cobolli-Gigli - Benni - Lantini
[14]Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Testo in vigore dal 22 marzo 1939 al 22 dicembre 2008
