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Miscellanea
Accordo
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lettonia sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Riga il 21 maggio 1997 · Legge 15 dicembre 1998, n. 480
- Aggiornato al
- 13 gennaio 1999
- Articoli
- 14
- Versioni storiche
- 17
- Art. 1ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI…
- Art. 2- Promozione e Protezione degli investimenti 1. Le due Parti Contraenti incoraggeranno…
- Art. 3- Trattamento nazionale e clausola della nazione piu' favorita 1. Le due Parti…
- Art. 4- Risarcimento per danni o perdite 1. Qualora gli investitori di una delle due Parti…
- Art. 5- Esproprio 1. Gli investimenti degli investitori di ciascuna delle due Parti Contraenti…
- Art. 6- Surroga 1) Nel caso in cui una Parte Contraente od un suo ente abbia effettuato dei…
- Art. 7- Procedure di trasferimento 1. Ciascuna Parte Contraente garantira' il trasferimento…
- Art. 8- Composizione delle controversie in materia di investimento 1. Tutte le controversie che…
- Art. 9- Composizione delle controversie tra Parti Contraenti 1. Tutte le controversie che…
- Art. 10- Applicazione di altre disposizioni: 1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal…
- Art. 11- Applicabilita' del presente Accordo Il presente Accordo si applica agli investimenti…
- Art. 12- Entrata in vigore L'Accordo entrera' in vigore nel momento in cui le due Parti…
- Art. 13- Emendamenti Gli emendamenti alle disposizioni del presente Accordo potranno essere…
- Art. 14- Durata e cessazione 1. Il presente Accordo rimarra' in vigore per dieci anni dalla data…
Altre partizioni dell’atto
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