[1]Art. XVII Sospensione temporanea dei diritti

[2]A. Qualsiasi Membro dell'Agenzia che sia in arretrato rispetto ai contributi finanziari da lui dovuti all'Agenzia non avra' diritto di voto qualora il ritardo raggiunga o ecceda l'importo dei contributi da lui dovuti per i due anni precedenti. Tuttavia, l'Assemblea puo' consentire al suddetto Membro di votare qualora ritenga che il mancato pagamento sia dovuto a circostanze di forza maggiore. B. Un Membro che violi costantemente le disposizioni di questo Statuto o di qualsiasi accordo da esso concluso ai sensi dello Statuto medesimo puo' essere sospeso temporaneamente dall'esercizio dei privilegi e dei diritti spettanti ai Membri da parte dell'Assemblea, che deliberi a maggioranza di due terzi dei Membri presenti e votanti, dietro raccomandazione del Consiglio.

Testo vigente dal 3 maggio 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-04-05;48~statuto-artxvii · fonte del testo

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