di Capitali, Profitti e Redditi 1. Ciascuna delle Parti Contraenti garantira' che gli investitori dell'altra possano, in conformita' con le proprie leggi e regolamenti, trasferire all'estero, senza indebito ritardo, in qualsiasi valuta convertibile:

  • a)capitali e aumenti di capitale, compresi i redditi reinvestiti, utilizzati per il mantenimento e l'incremento dell'investimento;
  • b)redditi netti, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici, interessi ed altri utili;
  • c)redditi derivanti dalla totale o parziale vendita o dalla totale o parziale liquidazione di un investimento;
  • d)fondi destinati al rimborso di prestiti relativi ad un investimento ed al pagamento dei relativi interessi;
  • e)compensi netti ed indennita' percepiti da cittadini dell'altra Parte Contraente per attivita' e servizi svolti in relazione ad un investimento effettuato nel territorio della Prima Parte Contraente;
  • f)compensi e pagamenti effettuati in conformita' agli Articoli 4, 5 e 6. 2. I trasferimenti di cui al presente Articolo ed agli Articoli 4, 5 e 6 verranno effettuati senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro sei mesi dopo che siano stati adempiuti tutti gli obblighi fiscali e saranno effettuati in valuta convertibile. Tutti i trasferimenti saranno effettuati al tasso di cambio prevalente alla data in cui l'investitore richiede il trasferimento, fatta eccezione per quanto disposto al punto 4 dell'Articolo 5 in merito al tasso di cambio applicabile in caso di nazionalizzazione o esproprio. 3. Gli obblighi fiscali di cui al paragrafo precedente si intendono assolti quando l'investitore abbia espletato le procedure previste dalla legge della Parte Contraente nel territorio della quale e' stato effettuato l'investimento.

Testo vigente dal 13 gennaio 1999

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urn:nir:stato:legge:1998-12-15;479~accordo-art7 · fonte del testo

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