1. Ogni Parte contraente puo', sia al momento della firma senza riserva di ratifica, della ratifica o dell'adesione, sia successivamente, notificare al Depositario che la presente Convenzione si estende all'insieme o ad alcuni dei suoi territori le cui relazioni internazionali sono poste sotto la sua responsabilita'. Tale notifica ha effetto tre mesi dopo la data alla quale il Depositario la riceve. Tuttavia la Convenzione non puo' divenire applicabile ai territori designati nella notifica prima di essere entrata in vigore nei confronti della Parte Contraente interessata. 2. Ogni Parte Contraente che, in attuazione del paragrafo 1 del presente articolo, ha notificato che la presente Convenzione si estende ad un territorio le cui relazioni internazionali sono poste sotto la sua responsabilita', puo' notificare al Depositario, in conformita' con le condizioni previste all'articolo 31 della presente Convenzione, che tale territorio cessera' di applicare la Convenzione.

Testo vigente dal 16 novembre 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;479~art30 · fonte del testo

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