1. Ogni controversia tra due o piu' Parti contraenti per quanto concerne l'interpretazione o l'attuazione della presente Convenzione sara' risolta per quanto possibile per mezzo di negoziati tra tali Parti. 2. Ogni controversia che non e' risolta per via negoziale sara' deferita dalle Parti alla controversia al Comitato di gestione, il quale esaminera' la controversia e formulera' raccomandazioni per la sua soluzione. 3. Le Parti alla controversia possono decidere in anticipo di comune accordo di accettare le raccomandazioni del Comitato di gestione.

Testo vigente dal 16 novembre 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;479~art23 · fonte del testo

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