1. La prova della riesportazione di merci, compresi i mezzi di trasporto, importate sotto la copertura di un titolo di ammissione temporanea e' costituita dalla matrice di riesportazione di tale titolo debitamente compilata e sulla quale e' stato apposto il timbro delle autorita' doganali del territorio di ammissione temporanea. 2.Qualora non sia stato certificato che la riesportazione e' avvenuta secondo il paragrafo 1 del presente articolo, le autorita' doganali del territorio di ammissione temporanea possono accettare come prova della riesportazione, anche dopo la scadenza del titolo di ammissione temporanea:

  • a)le menzioni apposte dalle autorita' doganali di un'altra Parte contraente sui titoli di ammissione temporanea all'atto dell'importazione o della ri-importazione o un attestato di tali autorita' basato sulle menzioni annotate su un tagliando staccato del documento al momento dell'importazione o della ri-importazione sul loro territorio, a condizione che tali menzioni siano attinenti ad una importazione o ad una riesportazione della quale e' possibile stabilire l'avvenuta effettuazione dopo la riesportazione che la Parte Contraente e' tenuta a dimostrare;
  • b)ogni altra prova che dimostri che le merci (compresi i mezzi di trasporto) si trovano fuori da questo territorio. 3. Qualora le autorita' doganali di una Parte Contraente dispensino dalla riesportazione alcune merci, ivi compresi i mezzi di trasporto, che sono state ammesse sul loro territorio con la copertura di un titolo di ammissione temporanea, l'associazione garante sara' liberata dai suoi obblighi solo quando le autorita' avranno certificato sullo stesso titolo che la situazione di queste merci, compresi i mezzi di trasporto, e' stata regolarizzata.

Testo vigente dal 16 novembre 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;479~annesso-a-art10 · fonte del testo

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