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Miscellanea
Accordo
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya in materia di promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 16 settembre 1996 · Legge 15 dicembre 1998, n. 478
- Aggiornato al
- 13 gennaio 1999
- Articoli
- 16
- Versioni storiche
- 19
- Art. 1ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KENYA…
- Art. 2- Promozione e Protezione degli Investimenti 1. Le due Parti Contraenti incoraggeranno…
- Art. 3- Trattamento nazionale e clausola della nazione piu' favorita 1. Le due Parti…
- Art. 4- Risarcimento per danni o perdite Nel caso in cui gli investimenti effettuati dagli…
- Art. 5- Nazionalizzazione o esproprio 1. Gli investimenti di cui al presente Accordo non…
- Art. 6- Rimpatrio di capitali, profitti e redditi. 1. Ognuna delle Parti Contraenti garantira'…
- Art. 7- Surroga Nel caso in cui una Parte Contraente o una sua Istituzione abbia concesso una…
- Art. 8- Procedure di trasferimento 1. I trasferimenti di cui agli Articoli 4, 5, 6 e 7 verranno…
- Art. 9- Composizione di controversie tra investitori e Parti Contraenti 1. Le controversie che…
- Art. 10- Composizione delle controversie tra le Parti Contraenti 1. Le controversie che…
- Art. 11- Relazioni fra Governi Le disposizioni del presente Accordo verranno applicate…
- Art. 12- Applicazione di altre disposizioni 1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal…
- Art. 13- Entrata in vigore Il presente Accordo entrera' in vigore alla data in cui le due Parti…
- Art. 14- Durata e scadenza 1. Il presente Accordo rimarra' in vigore per dieci (10) anni a…
- Art. 15- Emendamenti Il presente Accordo puo' essere emendato di comune accordo con procedura…
- Art. 16- Revisione Il presente accordo puo' essere revisionato cinque (5) anni dopo la sua…
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