DI EMENDAMENTO DEGLI ANNESSI III E IV 1. Gli annessi III e IV del presente Accordo potranno essere emendati in conformita' con la procedura definita nel presente articolo. 2. A richiesta di una Parte contraente, ogni emendamento agli Annessi III e IV proposto da detta Parte sara' esaminato dal Gruppo di lavoro per il trasporto combinato della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa. 3. Se e' adottato a maggioranza di due terzi delle Parti contraenti presenti e votanti, l'emendamento sara' comunicato per accettazione a tutte le Parti contraenti dal Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 4. Ogni proposta di emendamento comunicata in conformita' con le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo entrera' in vigore allo scadere di sei mesi dalla data della sua comunicazione salvo se un quinto delle Parti contraenti hanno notificato la loro obiezione all'emendamento al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Altrimenti, l'emendamento entrera' in vigore per tutte le Parti contraenti ad eccezione di quelle che, prima della data della sua entrata in vigore, avranno notificato al Segretario generale il loro rifiuto di accettare la proposta di emendamento. 5. Ogni emendamento accettato sara' comunicato dal Segretario generale a tutte le Parti contraenti ed entrera' in vigore tre mesi dopo la data della sua comunicazione. 6. Se un'obiezione alla proposta di emendamento e' stata comunicata in conformita' con il paragrafo 4 del presente articolo, si riterra' che l'emendamento non e' stato accettato ad esso non avra' qualsivoglia effetto.

Testo vigente dal 16 novembre 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;478~accordo-art16 · fonte del testo

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