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Civile
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Svizzera sull'esenzione dalla legalizzazione, sullo scambio degli atti dello stato civile e sulla presentazione dei certificati occorrenti per contrarre matrimonio, concluso a Berna il 16 novembre 1966
Legge 18 marzo 1968, n. 474
- Aggiornato al
- 27 aprile 1968
- Articoli
- 12
- Versioni storiche
- 14
- Art. 1Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera sull'esenzione dalla…
- Art. 2Ai sensi dell'articolo 1 per documenti rilasciati dall'ufficiale dello stato civile si…
- Art. 3Le disposizioni dell'articolo 1 si applicano anche ai seguenti documenti, rilasciati…
- Art. 4Gli Stati contraenti si impegnano a darsi comunicazione reciproca degli atti di nascita…
- Art. 5Gli atti dello stato civile sono rilasciati e trasmessi gratuitamente. Le comunicazioni…
- Art. 6Gli ufficiali dello stato civile di uno degli Stati con traenti possono chiedere…
- Art. 7La menzione della nazionalita' su un atto dello stato civile non pregiudica la…
- Art. 8Il cittadino di uno degli Stati contraenti che intende contrarre matrimonio davanti…
- Art. 9Per ottenere il certificato italiano di eseguite pubblicazioni di matrimonio, di cui…
- Art. 10Per ottenere il certificato svizzero di capacita' al matrimonio, di cui all'articolo 8…
- Art. 11Il presente Accordo sara' ratificato ed entrera' in vigore il primo giorno del quarto…
- Art. 12Dalla data di entrata in vigore del presente Accordo sono abrogati: - La Dichiarazione…
