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Miscellanea
Accordo
Ratifica ed esecuzione dell'accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e la Svizzera, firmato a Lugano il 15 maggio 1990 · Legge 10 novembre 1993, n. 472
- Aggiornato al
- 26 novembre 1993
- Articoli
- 17
- Versioni storiche
- 21
- Art. 1ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA TRA L'ITALIA E LA SVIZZERA Il Governo della…
- Art. 2I film realizzati in coproduzione tra l'Italia e la Svizzera verranno considerati come…
- Art. 3Le istanze inoltrate dalle societa' produttrici ai fini di essere ammesse ai benefici del…
- Art. 4Nella produzione dei film la proporzione dei rispettivi apporti dei coproduttori dei due…
- Art. 5I film devono essere realizzati con autori, tecnici e interpreti che abbiano la…
- Art. 6Le riprese del film devono essere effettuate nel territorio di una delle due Parti…
- Art. 7Nei limiti del possibile e tenendo conto delle diverse dimensioni dei rispettivi mercati…
- Art. 8La ripartizione dei proventi dei mercati derivanti da qualsiasi utilizzazione economica…
- Art. 9Il coproduttore minoritario deve trasferire il saldo della propria quota di…
- Art. 10Sara' esaminata con particolare interesse la realizzazione di film di elevato impegno…
- Art. 11I titoli di testa e di coda, cosi' come il materiale promozionale piu' importante dei…
- Art. 12Tutte le facilitazioni sono accordate per la circolazione ed il soggiorno del personale…
- Art. 13Nell'ambito della legislazione vigente, la vendita, l'importazione, l'esportazione e la…
- Art. 14Le autorita' competenti dei due Paesi si comunicheranno le informazioni di carattere…
- Art. 15Le Parti contraenti convengono di istituire una commissione mista, composta dai…
- Art. 16Ciascuna Parte contraente notifichera' all'altra il compimento della procedura richiesta…
- Art. 17Il presente accordo ha la durata di due anni dalla data di entrata in vigore e sara'…
Altre partizioni dell’atto
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