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[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Sono convertiti in legge i seguenti decreti reali:
- a)3 gennaio 1895, n. 1, che modifica l'organico del personale di ragioneria delle Intendenze di finanza;
- b)8 gennaio 1895, n. 2, che stabilisce le variazioni da portarsi allo stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio 1894-95, in conseguenza dell'ordinamento del personale di delegazione, di gestione e controllo negli uffici dipendenti dal Tesoro, approvato col regio decreto 10 dicembre 1894, n. 536, e delle modificazioni organiche approvate col regio decreto 3 gennaio 1895, n. 1;
- c)8 gennaio 1895, n. 9, che stabilisce le variazioni da portarsi allo stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio 1894-95, in conseguenza dell'ordinamento dell'Ufficio centrale di ispezione per la vigilanza sugli Istituti d'emissione e sui servizi del Tesoro approvato col regio decreto 10 dicembre 1894, n. 535.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 4 agosto 1895.
[9]UMBERTO.
[10]Sidney Sonnino.
[11]Visto, Il Guardasigilli: V. Calenda di Tavani.
Testo in vigore dal 7 agosto 1895 al 16 dicembre 2009
