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Miscellanea
Accordo
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Zagabria il 5 novembre 1996 · Legge 2 marzo 1998, n. 47
- Aggiornato al
- 17 marzo 1998
- Articoli
- 13
- Versioni storiche
- 16
- Art. 1ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI…
- Art. 2e Protezione degli investimenti 1. Le due Parti Contraenti incoraggeranno gli investitori…
- Art. 3nazionale e clausola della nazione piu' favorita. 1. Le due Parti Contraenti, nel proprio…
- Art. 4per danni o perdite 1. Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti…
- Art. 5o esproprio 1. Gli investimenti di cui al presente Accordo non possono costituire oggetto…
- Art. 6di capitali, profitti e retribuzioni 1. Ognuna delle Parti Contraenti nel cui territorio…
- Art. 7Nel caso in cui una Parte Contraente od una sua Istituzione abbia concesso una garanzia…
- Art. 8' di trasferimenti 1. I trasferimenti di cui agli Articoli, 4, 5, 6 e 7 verranno…
- Art. 9di controversie tra investitori e Parti Contraenti 1. Le controversie che dovessero…
- Art. 10delle Controversie tra le Parti Contraenti 1. Le controversie che dovessero insorgere tra…
- Art. 11di disposizioni varie 1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo…
- Art. 12in vigore Il presente Accordo entra in vigore all'ultima data in cui una Parte Contraente…
- Art. 13e Scadenza 1. Il presente Accordo rimarra' in vigore per 10 anni a partire dalla data…
Altre partizioni dell’atto
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