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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Sento e la Camera dei deputati hanno approvato:
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]E' convertito in legge il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2117, che porta modificazioni al testo unico sull'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, con la seguente modificazione:
[9]Il n. 1 dell'art. 5 e' sostituito dal seguente:
[10]«1° Per due volte in una o probabilmente due delle condizioni previste dalla lettera a)»
[11]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[12]Data a Roma, addi' 4 aprile 1938 - Anno XVI
[13]VITTORIO EMANUELE
[14]MUSSOLINI - DI REVEL
[15]Visto, il Guardasigilli: SOLMI.
Testo in vigore dal 14 maggio 1938 al 9 ottobre 2010
