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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]E' convertito in legge il R. decreto 13 gennaio 1910, n. 73, col quale sono considerati maestri rurali, fino a contraria disposizione, agli effetti dell'indennita' di disagiata residenza, di cui all'art. 67 della legge 15 luglio 1906, n. 383, tutti i maestri dei Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 10 luglio 1910.
[9]VITTORIO EMANUELE.
[10]CREDARO.
[11]Visto, Il guardasigilli: FANI.
Testo in vigore dal 26 luglio 1910 al 16 dicembre 2009
