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Miscellanea
Trattato
Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 14 agosto 2002 · Legge 5 marzo 2010, n. 46
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- 31 marzo 2010
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- Art. 1Allegato TRATTATO SUL TRASFERIMENTO DI PERSONE CONDANNATE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA…
- Art. 2Le Parti si impegnano a prestarsi reciproca cooperazione in materia di trasferimento…
- Art. 3Il presente Trattato si' applica solo se ricorrono le seguenti condizioni: a) la persona…
- Art. 4Ogni persona condannata, alla quale puo' essere applicato il presente Trattato, deve…
- Art. 5Ogni persona condannata puo' richiedere di essere trasferita in conformita' al presente…
- Art. 6Lo Stato di condanna garantira' che la persona che deve dare il consenso al trasferimento…
- Art. 7Prima di decidere in ordine al trasferimento di un condannato in conformita' alla…
- Art. 8La presa in carico della persona condannata da parte dello Stato di esecuzione sospende…
- Art. 9l) Le Autorita' competenti dello Stato di esecuzione devono continuare l'esecuzione della…
- Art. 10Il trasferimento, in base al presente Trattato, non puo' aver luogo se a carico della…
- Art. 11Soltanto lo Stato di condanna ha diritto di decidere sulle domande di revisione delle…
- Art. 12Ciascuno Stato puo' accordare la grazia, l'amnistia o l'indulto conformemente alle…
- Art. 13Lo Stato di esecuzione fornisce informazioni allo Stato di condanna sull'esecuzione della…
- Art. 14I costi derivanti dall'applicazione del presente Trattato sono a carico dello Stato di…
- Art. 15Il presente Trattato e' applicabile all'esecuzione di condanne pronunciate sia prima che…
- Art. 16l) Il presente Trattato entrera' in vigore alla data della ricezione della seconda delle…
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