Provvedimento abrogato dal d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla l. 4 aprile 2012, n. 35.
Abrogato dal 6 giugno 2012
Provvedimento abrogato dal d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla l. 4 aprile 2012, n. 35.
Abrogato dal 6 giugno 2012
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Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 1986
Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 1986 al 6 giugno 2012. 410 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, con le disponibilita' del fondo per la protezione civile, e' autorizzato a disporre un contributo speciale in favore della regione Marche per gli interventi nei comuni delle province di Pesaro, Ancona e Macerata, individuati con ordinanza del Ministro medesimo, colpiti dal terremoto del 29 aprile 1984 ed in quelli colpiti dall'alluvione del dicembre 1982 e per le esigenze relative all'assistenza a favore della popolazione del comune di Ancona, colpita dal movimento franoso del dicembre 1982, ricoverata in alberghi o sistemata precariamente in alloggi. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 2 maggio 1983, n. 156, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa, e' sostituito dal seguente: "Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti relativi all'attuazione delle leggi in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982 e qualsiasi documentazione diretta a conseguire i relativi benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse di concessione governativa nonche' dalle tasse ipotecarie di cui alla tariffa annessa all'articolo 6 della legge 25 luglio 1971, n. 545, modificata dall'articolo 6 della legge 19 aprile 1982, n. 165, e alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648. E' fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito". All'undicesimo comma dell'articolo 5 della legge 2 maggio 1983, n. 156, sono soppresse le parole: ", entro 6 mesi dalla data di presentazione della domanda," e sono aggiunte, in fine, le parole: "sempreche' non si sia provveduto, neppure parzialmente, all'erogazione dei contributi per la ricostruzione". Ad integrazione dell'articolo 13-novies decies del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, le varianti al piano di ricostruzione della citta' di Ancona, gia' approvate dall'amministrazione comunale, non sono soggette ad ulteriori approvazioni e le opere da esse previste, ivi compresi i terminali della viabilita' statica, sono immediatamente eseguibili. Le disposizioni di cui all'articolo 13-novies decies del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, non si applicano all'asse attrezzato di Ancona, costituito dal raccordo tra il porto di Ancona e la strada statale n. 16, che rientra nella competenza dell'ANAS ai sensi del settimo comma dell'articolo 21 della legge 11 novembre 1982, n. 828, e del terzo comma dell'articolo 4 della legge 2 maggio 1983, n. 156.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1986-02-28;46~art2 · fonte del testo
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