Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 ottobre 2010 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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3 versioni dal 1937
Confronto con la versione in vigore dal 19 aprile 1937 al 9 ottobre 2010. 1530 parole tolte, 10 parole aggiunte in 44 capoversi.
tolto: Gli ufficiali della Regia marina e quelli della Regia aeronautica (ruolo naviganti) non possono ottenere il Regio assentimento prima che abbiano raggiunto l'eta' di 28 anni.
tolto: Gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina collocati fuori organico ai sensi, rispettivamente, della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, e della legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1404, gli ufficiali della Regia aeronautica, collocati in congedo speciale ai sensi della legge 4 aprile 1935-XIII, numero 493, e quelli del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza e della Milizia nazionale della strada collocati in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo sono dispensati dall'obbligo di chiedere il Regio assentimento per contrarre matrimonio.
tolto: Art. 2. - L'ufficiale che contrae matrimonio religioso senza il Regio assentimento cessa dal servizio permanente.
tolto: Cessa altresi' dal servizio permanente l'ufficiale che contrae matrimonio non valido agli effetti civili.
tolto: La cessazione ha luogo in seguito a dichiarazione del Tribunale supremo militare la quale attesti l'esistenza della contravvenzione.
tolto: Art. 3. - Nel caso di imminente pericolo di vita se l'ufficiale ha prole naturale vivente che intende legittimare, puo' contrarre matrimonio senza aver ottenuto il Regio assentimento, salvo i casi di impedimento contemplati dal codice civile.
tolto: Ove il coniuge giudicato in extremis sopravviva, l'ufficiale, che non ottenga entro dieci mesi dalla celebrazione del matrimonio il Regio assentimento, incorrera' nella cessazione dal servizio permanente a norma dell'articolo 2.
tolto: Art. 4. - Per ottenere il Regio assentimento a contrarre matrimonio gli ufficiali fino al grado di maggiore (o corrispondente) incluso del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, della Milizia nazionale forestale, della Milizia portuaria e della Milizia nazionale della strada, che si trovino in una delle posizioni indicate nel primo comma del precedente articolo 1, ad eccezione degli ufficiali invalidi o mutilati riassunti in servizio sedentario e di quelli indicati nel successivo articolo 5, debbono comprovare di possedere - a prescindere dallo stipendio del proprio grado e dalle rispettive indennita' di qualsiasi natura - una rendita lorda annua assicurata con vincolo ipotecario a favore della futura sposa e della prole nascitura sul Debito pubblico consolidato o sopra beni immobili, ovvero su titoli di Stato o garantiti dallo Stato nella seguente misura:
tolto: L. 4.900 nominali i sottotenenti;
tolto: » 3.150 nominali i tenenti;
tolto: » 2.100 nominali i capitani e i primi tenenti;
tolto: » 1.050 nominali i maggiori e i primi capitani, o corrispondenti nella Regia marina, nella Regia aeronautica, nella Regia guardia di finanza, nella Milizia nazionale forestale, nella Milizia portuaria e nella Milizia nazionale della strada;
tolto: L. 1.050 nominali i capitani del Regio esercito ammessi al trattamento economico di primo capitano, a norma della legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1079.
tolto: La suddetta rendita lorda e' ridotta a L. 2.100 annue nominali per gli ufficiali subalterni dei carabinieri Reali, della Regia guardia di finanza, della Milizia nazionale forestale e della Milizia portuaria provenienti dai sottufficiali, per i maestri direttori di banda e i maestri di scherma del Regio esercito e della Regia guardia di finanza, nonche' per quegli ufficiali subalterni del Regio esercito i quali, data la fonte di reclutamento da cui sono tratti, hanno la carriera limitata al grado di capitano. Nella stessa misura di L. 2100 annue nominali e' pure stabilita la detta rendita lorda per gli ufficiali del Corpo Reale equipaggi marittimi della Regia marina e per gli ufficiali della Regia aeronautica provenienti dai sottufficiali.
tolto: Art. 5. - Non hanno obbligo di costituire la rendita dotale di cui al precedente articolo 4:
tolto: a) gli ufficiali di complemento del Regio esercito, gia' ammogliati o vedovi con prole, i quali prestavano servizio in Colonia prima del 15 marzo 1926-IV, data dell'entrata in vigore della legge 11 marzo 1926-IV, n. 399, e che siano stati dichiarati idonei al trasferimento nei ruoli del servizio permanente effettivo per merito di guerra in seguito a fatti d'arme svoltisi nelle Colonie;
tolto: b) i subalterni di complemento in servizio nelle Colonie, ammogliati o vedovi con prole a carico nominati ufficiali a norme dell'art. 4 del R. decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 850; nonche' i sottufficiali del Regio esercito, i quali risultano gia' ammogliati o vedovi con prole a carico precedentemente all'ammissione ai corsi per la nomina ad ufficiali in servizio permanente con carriera limitata al grado di capitano, giusta il disposto dell'art. 9 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929-VII, n. 629, quale risulta modificato dall'art. 1 del R. decreto-legge 26 gennaio 1935-XIII, n. 36;
tolto: c) i sottotenenti maestri direttori di banda e i sottotenenti maestri di scherma gia' ammogliati o vedovi con prole a carico prima della nomina ad ufficiali in servizio permanente;
tolto: d) i sottufficiali, ammogliati o vedovi con prole a carico, nel caso di nomina, secondo le disposizioni in vigore, ad ufficiali in servizio permanente effettivo nel Corpo Reale equipaggi marittimi della Regia marina oppure nel ruolo naviganti, nel ruolo servizi e nel ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, nel ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico e in quello di amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico.
tolto: Art. 6. - La dote della sposa puo' tenere luogo della rendita quando nel contratto nuziale sia costituita nella misura e pel fine voluto nel precedente articolo 4.
tolto: Art. 7. - Durante il matrimonio, il diritto di riscuotere le annualita' della rendita appartiene all'ufficiale. Nel caso di separazione dei coniugi si applicano le disposizioni del codice civile.
tolto: Art. 8. - La rendita, ancorche' sia costituita con la dote della futura sposa, non puo' essere alienata ne' in tutto ne' in parte, nonostante qualunque altra diversa disposizione di legge, fino a quando essa non divenga liberamente disponibile a norma del seguente articolo 9, e le annualita' non possono cedersi ne' pignorarsi se non per causa di alimenti dovuti per legge e soltanto nella misura di un terzo.
tolto: Art. 9. - La rendita diviene liberamente disponibile:
tolto: a) quando l'ufficiale abbia raggiunto lo stipendio iniziale del grado di tenente colonnello o corrispondente nella Regia marina, nella Regia aeronautica, nella Regia guardia di finanza, nella Milizia nazionale forestale, nella Milizia portuaria e nella Milizia nazionale della strada;
tolto: b) quando l'ufficiale cessi ditinitivamente dal servizio permanente;
tolto: c) quando l'ufficiale del Regio esercito e della Regia marina sia collocato fuori organico e quello della Regia aeronautica in congedo speciale;
tolto: d) quando il matrimonio sia sciolto per la morte dell'ufficiale;
tolto: e) quando il matrimonio sia sciolto per la morte della moglie senza discendenti superstiti maschi in eta' minore o femmine di eta' minore non maritate.
tolto: Quando l'ufficiale e' promosso a grado superiore o consegue la qualifica di primo tenente o di primo capitano, o viene ammesso al trattamento economico di primo capitano, la rendita prescritta dal precedente art. 4 e' ridotta - previa declaratoria del Tribunale supremo militare, su ricorso dell'iteressato - alla misura stabilita per il nuovo grado o la nuova qualifica conseguiti.
tolto: Art. 10. - La idoneita' e la validita' della costituzione della rendita, di cui ai precedenti articoli 4 e 6, sono dichiarate dal Tribunale supremo militare, su ricorso dell'ufficiale, sentito il Regio avvocato generale militare.
tolto: Lo stesso Tribunale e' competente a conoscere della sostituzione di altra garanzia a quella primitiva e a dichiarare la libera disponibilita' della rendita, sia a norma del precedente art. 9, per le rendite costituite in base alle disposizioni contenute nel presente decreto, sia per quelle costituite in occasione di matrimoni contratti sotto l'impero di leggi precedenti.
tolto: Per ogni altro provvedimento, salvo il disposto dell'articolo seguente, sono competenti i Tribunali ordinari.
tolto: Art. 11. - L'ufficiale che abbia contratto matrimonio senza possedere la rendita di cui al precedente art. 4, o che abbia prodotto prove in tutto o in parte simulate per dimostrarne il possesso, ovvero che abbia costituito e comprovata una rendita simulata, cessa dal servizio permanente.
tolto: La cessazione ha luogo in seguito ad accertamento e a dichiarazione motivata dal Tribunale supremo militare, la quale affermi che il matrimonio fu contratto in contravvenzione del presente decreto.
tolto: La dichiarazione non e' soggetta ad alcun gravame.
tolto: Art. 12. - Gli ufficiali di complemento, a qualunque categoria appartengono, non debbono chiedere il Regio assentimento per contrarre matrimonio ne' durante il servizio di prima nomina, ne' durante i periodi di richiamo alle armi.
tolto: Art. 13. - Sono abrogate tutte le disposizioni in materia che siano in contrasto con quelle contenute nella presente legge.
tolto: Art. 14. - Con decreto del Ministro per la guerra, di concerto con i Ministri per la marina, per l'aeronautica, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, per i lavori pubblici e per le comunicazioni, saranno emanate le norme per l'applicazione della presente legge.
tolto: Art. 15. - E' consentito lo svincolo della rendita dotale eventualmente costituita prima della entrata in vigore della presente legge - previa declaratoria del Tribunale supremo, su ricorso dell'interessato - agli ufficiali che, a norma del precedente articolo 5, non hanno obbligo di costituire la rendita medesima.
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Data a Roma, addi' 1° febbraio 1937 - Anno XV
tolto: VITTORIO EMANUELE
tolto: Mussolini - Di Revel - Rossoni - Cobolli-Gigli - Benni.
tolto: Visto, il Guardasigilli: Solmi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1937-02-01;455~art1 · fonte del testo
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