ARTICOLO J.3 La procedura per adottare un'azione comune nei settori che rientrano nella politica estera e di sicurezza e' la seguente:

  • 1)In base ad orientamenti generali del Consiglio europeo, il Consiglio decide che una questione forma oggetto di un'azione comune. Il Consiglio, quando adotta il principio di un'azione comune, ne fissa la portata precisa, gli obiettivi generali e particolari che l'Unione si prefigge nella realizzazione di detta azione, nonche' i mezzi, le procedure, le condizioni e, se necessario, la durata applicabili alla sua attuazione.
  • 2)Nell'adottare l'azione comune e in qualsiasi fase del suo svolgimento, il Consiglio definisce le questioni per le quali le decisioni devono essere prese a maggioranza qualificata. Per le deliberazioni del Consiglio che richiedono la maggioranza qualificata in applicazione del primo comma, ai voti dei membri e' attribuita la ponderazione prevista dall'articolo 148, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunita' europea e le deliberazioni sono valide se hanno raccolto almeno cinquantaquattro voti che esprimano il voto favorevole di almeno otto membri.
  • 3)Se si produce un cambiamento di circostanze che ha una netta incidenza su una questione oggetto di un'azione comune, il Consiglio rivede i principi e gli obiettivi di detta azione e adotta le decisioni necessarie. L'azione comune resta valida sinche' il Consiglio non abbia deliberato.
  • 4)Le azioni comuni vincolano gli Stati membri nelle loro prese di posizione e nella condotta della loro azione.
  • 5)Qualsiasi presa di posizione o azione nazionale prevista in applicazione di un'azione comune forma oggetto di informazione entro termini che permettano, se necessario, una concertazione preliminare in sede di Consiglio. L'obbligo dell'informazione preliminare non e' applicabile per le misure di semplice recepimento sul piano nazionale delle decisioni del Consiglio.
  • 6)In caso di assoluta necessita' connessa con l'evoluzione della situazione e in mancanza di una decisione del Consiglio, gli Stati membri possono prendere d'urgenza le misure necessarie, tenuto conto degli obiettivi generali dell'azione comune. Lo Stato membro che prende tali misure ne informa immediatamente il Consiglio.
  • 7)In caso di difficolta' rilevanti nell'applicazione di un'azione comune, uno Stato membro ne investe il Consiglio che delibera al riguardo e ricerca le soluzioni appropriate. Queste ultime non possono essere in contrasto con gli obiettivi dell'azione ne' nuocere alla sua efficacia.

Testo vigente dal 24 novembre 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-11-03;454~trattato-artj3 · fonte del testo

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