ARTICOLO J.1. 1. L'Unione e i suoi Stati membri stabiliscono ed attuano una politica estera e di sicurezza comune disciplinata dalle disposizioni del presente Titolo ed estesa a tutti i settori della politica estera e di sicurezza. 2. Gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune sono i seguenti: - difesa dei valori comuni, degli interessi fondamentali e dell'indipendenza dell'Unione; - rafforzamento della sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri in tutte le sue forme; - mantenimento della pace e rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite, nonche' ai principi dell'Atto finale di Helsinki e agli obiettivi della Carta di Parigi; - promozione della cooperazione internazionale; - sviluppo e consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, nonche' rispetto dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali. 3. L'Unione persegue tali obiettivi: - instaurando una cooperazione sistematica tra gli Stati membri per la condotta della loro politica, conformemente alle disposizioni dell'articolo J.2; - realizzando gradualmente, in conformita' delle disposizioni dell'articolo J.3, azioni comuni nei settori in cui gli Stati membri abbiano in comune interessi rilevanti. 4. Gli Stati membri sostengono attivamente e senza riserve la politica estera e di sicurezza dell'Unione in uno spirito di lealta' e di solidarieta' reciproca. Essi si astengono da qualsiasi azione contraria agli interessi dell'Unione o tale da nuocere alla sua efficacia come elemento di coesione nelle relazioni internazionali. Il Consiglio provvede affinche' detti principi siano rispettati.

Testo vigente dal 24 novembre 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-11-03;454~trattato-artj1 · fonte del testo

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