giudiziario e materie connesse 19.1. Gli atti o le omissioni dell'IME sono soggetti a esame e interpretazione da parte della Corte di giustizia nei casi ed alle condizioni previste dal trattato. L'IME puo' avviare un'azione legale nei casi ed alle condizioni previste dal trattato. 19.2. Le controversie tra, da un lato, l'IME e, dall'altro, i suoi creditori, debitori o qualsiasi altra persona sono soggette alla giurisdizione dei tribunali nazionali competenti, salvo i casi in cui la giurisdizione e' attribuita alla Corte di giustizia. 19.3. L'IME e' soggetto al regime di responsabilita' previsto dall'articolo 215 del trattato. 19.4. La Corte di giustizia e' competente a giudicare in virtu' di una clausola compromissoria contenuta in un contratto di diritto pubblico o di diritto privato stipulato dall'IME o per suo conto. 19.5. La decisione dell'IME di portare una controversia dinanzi alla Corte di giustizia e' presa dal Consiglio dell'IME.

Testo vigente dal 24 novembre 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-11-03;454~art19 · fonte del testo

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