Le Parti contraenti, conservando i tradizionali legami esistenti tra gli ambienti universitari e scolastici dei due Paesi, allo scopo di perfezionare e sviluppare l'insegnamento della lingua e letteratura ungherese in Italia e italiana in Ungheria, promuoveranno l'insegnamento della lingua e letteratura dell'altra Parte nei propri Paesi attraverso cattedre nelle Universita' o in istituti d'istruzione superiore, rettorati universitari e corsi liberi. L'insegnamento della lingua e della letteratura ungherese nelle Facolta' di Lettere delle Universita' di Roma e di Padova continuera' ad essere affidato, per incarico annuale, riconfermabile, a docenti di nazionalita' ungherese. La Parte italiana favorira', compatibilmente con l'autonomia universitaria, la costituzione presso la Facolta' di Lettere delle Universita' di Roma e di Padova di Istituti di lingua e letteratura ungherese, nell'ambito di quelli di Lingue e Letterature straniere o di Glottologia. La Parte ungherese manterra' le cattedre di Lingua e Letteratura italiana presso le Universita' Eotvos Lorant di Budapest e Jozsef Attila di Szeged; inoltre provvedera' ad assicurare l'insegnamento a livello universitario della lingua e letteratura italiana presso l'Universita' Kossuth Lajos di Debrecen. Presso l'Universita' di Budapest sara' affidato un posto di lettore ad un docente italiano; presso l'Universita' di Szeged un posto di professore o di lettore verra' similmente affidato a un docente italiano. La scelta dei docenti italiani per le Universita' di Budapest e Szeged e quella dei docenti ungheresi per le Universita' di Roma e di Padova verra' effettuata dalle Universita' ospitanti su terne proposte per via diplomatica dalla Parte inviante. Per le altre istituzioni di insegnamento superiore, nelle quali si insegna la lingua e la letteratura dell'altra Parte, la Commissione Mista, di cui all'Articolo 17 del presente Accordo, potra' suggerire eventuali miglioramenti. La Parte ungherese continuera' a curare l'insegnamento della lingua italiana nei propri Istituti d'istruzione secondaria.

Testo vigente dal 23 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-02-18;450~art5 · fonte del testo

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