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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione dell'accordo culturale tra l'Italia e l'Ungheria, concluso a Budapest il 21 settembre 1965
Legge 18 febbraio 1968, n. 450
- Aggiornato al
- 23 aprile 1968
- Articoli
- 21
- Versioni storiche
- 23
- Art. 1Accordo culturale fra la Repubblica italiana e la Repubblica Popolare Ungherese Il…
- Art. 2Le Parti contraenti si assicurano, su base di reciprocita': a) l'esenzione dalle imposte…
- Art. 3Le Parti contraenti promuoveranno contatti diretti tra gli Istituti ed Enti…
- Art. 4Le Parti contraenti offriranno reciprocamente a studenti e giovani laureati borse di…
- Art. 5Le Parti contraenti, conservando i tradizionali legami esistenti tra gli ambienti…
- Art. 6Ciascuna delle due Parti contraenti si adoperera' affinche' i testi di storia e geografia…
- Art. 7Le Alte Parti contraenti studieranno, allo scopo di concludere un accordo speciale, le…
- Art. 8Le Parti contraenti favoriranno la traduzione e la pubblicazione nel proprio territorio…
- Art. 9Le Parti contraenti favoriranno i contatti e gli scambi d'informazione e documentazione…
- Art. 10Le Parti contraenti promuoveranno lo scambio delle piu' importanti pubblicazioni…
- Art. 11Le Parti contraenti agevoleranno lo studio dei materiali di Archivio dei due Paesi per…
- Art. 12Le Parti contraenti favoriranno gli scambi di: a) esposizioni scientifiche e tecniche…
- Art. 13Ciascuna Parte contraente favorira' la rappresentazione delle opere teatrali, musicali e…
- Art. 14Le Parti contraenti favoriranno la cooperazione diretta tra gli organi radiotelevisivi…
- Art. 15Le Parti contraenti promuoveranno la cooperazione diretta tra le organizzazioni sportive…
- Art. 16Le Parti contraenti, convinte che una intensificazione di contatti personali contribuira'…
- Art. 17Per l'esecuzione dell'Accordo le Parti contraenti costituiranno una Commissione Mista che…
- Art. 18Le questioni finanziarie derivanti dall'esecuzione del presente Accordo saranno regolate…
- Art. 19Le Parti contraenti convengono che il programma particolareggiato, elaborato dalla…
- Art. 20A decorrere dalla sua entrata in vigore il presente Accordo sostituisce a tutti gli…
- Art. 21Il presente Accordo entrera' in vigore 15 giorni dopo lo scambio degli strumenti di…
