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Miscellanea
Accordo
Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, firmato a Roma il 17 febbraio 1987 · Legge 30 dicembre 1989, n. 448
- Aggiornato al
- 9 aprile 1991
- Articoli
- 14
- Versioni storiche
- 18
- Art. 1ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE…
- Art. 2e protezione degli Investimenti 1. Ciascuna parte contraente incoraggera' gli investitori…
- Art. 3della Nazione piu' favorita 1. Ciascuna Parte Contraente, nell'ambito del proprio…
- Art. 4per danni o perdite Qualora gli investitori di una delle due parti contraenti debbano…
- Art. 5o esproprio 1. (I) Gli investimenti di cui al presente accordo non sono soggetti ad…
- Art. 6dei Capitali, dei Profitti e delle Retribuzioni 1. Ognuna delle parti contraenti…
- Art. 7Nel caso in cui una parte contraente abbia concesso una garanzia contro rischi…
- Art. 8' dei trasferimenti I trasferimenti di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 saranno effettuati…
- Art. 9delle controversie sugli investimenti 1. Le controversie relative alle misure di…
- Art. 10delle Controversie tra le Parti Contraenti 1. Le controversie tra le Parti sulla…
- Art. 11fra le Parti Contraenti Le disposizioni del presente accordo verranno applicate…
- Art. 12di altre norme 1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da…
- Art. 13in Vigore Il presente Accordo entrera' in vigore al momento in cui le due Parti…
- Art. 14e Scadenza 1. Il presente Accordo rimarra' in vigore per un periodo di 10 anni, e…
Altre partizioni dell’atto
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