degli altri membri dell'Ufficio consolare 1. Lo Stato di residenza deve essere informato, per via diplomatica, dell'assegnazione di ogni impiegato consolare o di ogni membro del personale di servizio ad un Ufficio consolare. 2. Lo Stato di residenza puO' rifiutare al momento della notifica, o successivamente cessare di riconoscere qualsiasi persona che abbia la qualifica di impiegato consolare o di membro del personale di servizio. In tale eventualita', lo Stato d'invio, a seconda dei casi, richiama la persona di cui trattasi o pone fine alle sue funzioni presso l'Ufficio consolare.
Testo vigente dal 25 gennaio 1990
