1. I funzionari consolari possono esercitare i diritti di controllo e di ispezione previsti dalle leggi e regolamenti dello Stato d'invio sugli aeromobili, come pure sui loro equipaggi. essi possono altresi' prestare loro assistenza. 2. Se un aeromobile, nello Stato d'invio, subisce un incidente nel territorio dello Stato di residenza, le autorita' competenti di detto Stato ne informano, senza indugi, l'Ufficio consolare piu' vicino al luogo nel quale l'incidente e' avvenuto.

Testo vigente dal 25 gennaio 1990

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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;446~art44 · fonte del testo

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