1. I funzionari consolari possono esercitare i diritti di controllo e d'ispezione previsti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato d'invio sugli aeromobili immatricolati in questo Stato, nonche sui loro equipaggi. Possono altresi' prestar loro assistenza. 2. Se un aeromobile immatricolato nello Stato d'invio subisce un incidente sul territorio dello Stato di residenza, le Autorita' competenti di questo Stato ne informano, senza indugio, l'Ufficio consolare piu' vicino al luogo dove l'incidente si e' verificato.

Testo vigente dal 18 settembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-08-28;310~art45 · fonte del testo

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