dal regime di sicurezza sociale 1. I membri dell'ufficio consolare, per quanto riguarda i loro servizi resi allo Stato d'invio, come pure i membri della loro famiglia con essi conviventi e che non esercitano attivita' lucrativa, sono esenti dalle disposizioni di sicurezza sociale in vigore nello Stato di residenza, fatte salve le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo. 2. L'esenzione prevista al paragrafo i del presente articolo si applica anche ai membri del personale domestico che sono al servizio esclusivo dei membri dell'Ufficio consolare, a condizione che:

  • a)non siano cittadini, nE' residenti permanenti dello Stato di residenza; e
  • b)che siano sottoposti alle disposizioni di sicurezza sociale in vigore nello Stato d'invio o in uno Stato terzo. 3. I membri dell'Ufficio consolare, che hanno al loro servizio delle persone alle quali non si applica l'esenzione prevista al paragrafo 2 del presente articolo, devono osservare gli obblighi che le disposizioni di sicurezza sociale dello Stato di residenza impongono al datore di lavoro. 4. L'esenzione prevista ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non esclude la partecipazione su base volontaria al regime di sicurezza sociale dello Stato di residenza, nella misura in cui sia consentita da tale Stato.

Testo vigente dal 25 gennaio 1990

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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;446~art18 · fonte del testo

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