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La procedura prevista dall'articolo 16 della legge 27 maggio 1975, n. 166, per la concessione e la corresponsione da parte del Ministro per i lavori pubblici, presidente del CER, dei contributi stanziati dalla stessa legge 27 maggio 1975, n. 166, dal decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, dal penultimo comma dell'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e dalle leggi di approvazione del bilancio annuale dello Stato, si applica a tutte le iniziative beneficiarie dei contributi stanziati dalle leggi stesse. La procedura di cui al comma precedente si applica a tutte le iniziative finanziate ai sensi delle leggi ivi richiamate anche se i lavori risultino iniziati dopo il termine previsto dal quarto comma dell'articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, cosi' come sostituito dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492. Ai provvedimenti emanati in dipendenza del disposto dei commi precedenti si applicano le norme di cui al secondo e quarto comma del citato articolo 16 della legge 27 maggio 1975, n. 166. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti posti in essere sulla base dei provvedimenti assunti in applicazione della procedura richiamata dall'articolo 16 della legge 27 maggio 1975, n. 166, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.

Testo in vigore dal 28 febbraio 1978 al 22 dicembre 2008

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