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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]E' convertito in legge il R. decreto-legge 23 novembre 1931, n. 1642, concernente la ripartizione in tre esercizi della somma occorrente per la costruzione di un edificio per caserma e di un edificio per Istituito di guerra aerea da erigersi in Roma su aree demaniali, nel seguente nuovo testo: «Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato ad assumere impegni sino al limite di L. 18.000.000 per la costruzione di un edificio per caserma e di un edificio per Istituto di guerra aerea da erigersi in Roma su aree demaniali. «I pagamenti da eseguire in relazione agli impegni di cui sopra non potranno eccedere le seguenti somme per ciascuno degli esercizi appresso indicati, entro i limiti dei fondi stanziati in bilancio: Esercizio 1931-32... L. 1.500.000 Esercizio 1932-33..." 10.000.000 Esercizio 1933-34..." 6.500.000 «Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte nei bilanci le variazioni dipendenti dalla presente legge». Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a San Rossore, addi' 24 marzo 1932 - Anno X
[7]VITTORIO EMANUELE.
[8]Mussolini - Balbo - Mosconi.
[9]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 11 maggio 1932 al 16 dicembre 2009
