[1]dei controlli

[2]1. Per tutti gli aspetti contemplati della presente Convenzione, i servizi di controllo e la dogana si scambieranno tutte le informazioni utili nei tempi piu' brevi possibili al fine di garantire l'efficacia dei controlli. 2. Sulla base dei risultati dei controlli effettuati, il servizio competente decidera' sulla destinazione che intende assegnare alle merci e ne informera', se necessario, i servizi competenti per gli altri controlli. In base a questa decisione, la dogana assegnera' le merci al regime doganale appropriato.

Testo vigente dal 22 agosto 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-07-24;435~allegato-1-art4 · fonte del testo

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