Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 aprile 1937 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]E' convertito in legge il R. decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1756, che sospende temporaneamente l'obbligo della costituzione della rendita dotale per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato, con le seguenti modificazioni:
[9]All'art. 1, comma 1°, del decreto, sono aggiunte, in fine, le parole seguenti: «...modificato dal R. decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1973».
[10]Il 2° comma dello stesso articolo e' soppresso.
[11]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[12]Data a Roma, addi' 1° febbraio 1937 - Anno XV
[13]VITTORIO EMANUELE
[14]Mussolini - Di Revel - Rossoni - Cobolli-Gigli - Benni.
[15]Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Testo in vigore dal 15 aprile 1937 al 16 dicembre 2009
