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Tributario
Accordo
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia, per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Oslo il 16 giugno 2004 · Legge 5 marzo 2010, n. 43
- Aggiornato al
- 29 marzo 2010
- Articoli
- 26
- Versioni storiche
- 30
- Art. 1ACCORDO DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL…
- Art. 2Le Parti Contraenti, per il tramite delle loro Amministrazioni doganali, si prestano…
- Art. 3L'assistenza prevista dal presente Accordo e' scambiata direttamente tra le…
- Art. 4Su richiesta; l'Amministrazione doganale adita fornisce tutte le informazioni sulla…
- Art. 5Le Amministrazioni doganali, su richiesta o di propria iniziativa, si forniscono ogni…
- Art. 6Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si comunicano, su richiesta e…
- Art. 7Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce informazioni ed intelligence ed…
- Art. 8Le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente, su richiesta o di propria…
- Art. 9Le Amministrazioni doganali: a) si prestano mutua assistenza per applicare misure…
- Art. 10Le Amministrazioni doganali possono fornirsi reciprocamente assistenza tecnica in materie…
- Art. 11L'Amministrazione doganale adita, su richiesta, provvede al recupero crediti in relazione…
- Art. 12I documenti in originale vengono richiesti soltanto quando le copie conformi autenticate…
- Art. 13Le informazioni, le comunicazioni ed i documenti ricevuti nel quadro dell'assistenza…
- Art. 14Le richieste d'assistenza, ai sensi del presente Accordo, sono presentate per iscritto e…
- Art. 15Se l'Amministrazione doganale adita non dispone dei documenti o delle informazioni…
- Art. 16Su richiesta scritta, al fine di indagare su una infrazione doganale, funzionari all'uopo…
- Art. 17Qualora le Parti contraenti si scambino dati personali ai sensi del presente Accordo…
- Art. 18Su richiesta di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte…
- Art. 19Qualora l'assistenza prevista dal presente Accordo possa pregiudicare la sovranita', la…
- Art. 20Le Amministrazioni doganali rinunciano ad ogni rivendicazione per il rimborso delle spese…
- Art. 21Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti stabiliscono direttamente le…
- Art. 22L'Agenzia delle Dogane italiana e la Direzione delle Dogane e delle Accise norvegese…
- Art. 23Il presente Accordo e' applicabile ai territori doganali delle due Parti Contraenti cosi'…
- Art. 24Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese dalla data di…
- Art. 25Il presente Accordo e' concluso per una durata illimitata, ma ciascuna delle Parti…
- Art. 26Su richiesta di una delle Amministrazioni doganali o alla scadenza di un termine di…
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