[1]Articolo VII.

[2]All'articolo 22 della Convenzione.

  • a)Al comma 2 a) le parole "e di merci" sono soppresse.
  • b)Dopo il comma 2 a), viene inserito il comma seguente: "b) Nel trasporto di merci, la responsabilita' del trasportatore e' limitata alla somma di 17 Diritti speciali di Prelievo per chilogrammo, salvo dichiarazione speciale di interesse alla consegna, effettuata dal mittente al momento della consegna del collo al trasportatore e mediante il pagamento di una eventuale tassa supplementare. In tal caso, il trasportatore sara' tenuto a pagare sino a concorrenza della somma dichiarata, a meno che egli non dimostri che questa e' superiore all'interesse reale del mittente alla consegna".
  • c)Il comma 2 b) diviene comma 2 c).
  • d)Dopo il comma 5, viene inserito il comma seguente: "6) Le somme indicate in Diritti speciali di Prelievo nel presente articolo sono considerate come riferentesi al Diritto speciale di Prelievo quale definito dal Fondo monetario internazionale. La conversione di tali somme in monete nazionali si effettuera' in caso di istanza giudiziaria secondo il valore di tali monete in Diritti speciali di Prelievo alla data della sentenza. Il valore, in Diritti speciali di Prelievo, di una moneta nazionale di una Alta Parte Contraente che sia membro del Fondo monetario internazionale, viene calcolato secondo il metodo di valutazione applicato dal Fondo monetario internazionale alla data della sentenza per le sue proprie operazioni e transazioni. Il valore, in Diritti speciali di Prelievo di una moneta nazionale di un'Alta Parte Contraente che non sia membro del Fondo monetario internazionale viene calcolato secondo le modalita' indicate da tale Alta Parte Contraente. Tuttavia, gli Stati che sono membri del Fondo monetario internazionale e la cui legislazione non permette di applicare le disposizioni del comma 2 b) dell'articolo 22, possono al momento della ratifica o dell'adesione o in ogni momento successivo, dichiarare che il limite di responsabilita' del trasportatore e' fissato, nei procedimenti giudiziari sul loro territorio, nella somma di duecentocinquanta unita' monetarie per chilogrammo, detta unita' monetaria corrispondendo a sessantacinque milligrammi e mezzo di oro al titolo di novecento millesimi di fino. Tale somma puo' essere convertita nella moneta nazionale di cui trattasi in cifre tonde. La conversione di tale somma in moneta nazionale si effettuera' conformemente alla legislazione dello Stato in causa".

Testo vigente dal 4 marzo 1981

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