[1]Promozione e Protezione degli investimenti

[2]1. Entrambe le Parti Contraenti incoraggeranno gli investitori dell'altra Parte Contraente ad investire nel proprio territorio.

[3]2. Gli investitori di una delle Parti Contraenti godranno del diritto di accesso alle attivita' concernenti gli investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, alle condizioni non meno favorevoli di quelle godute dagli investitori di Stati terzi.

[4]3. Entrambe le Parti Contraenti garantiranno sempre un trattamento giusto ed equo degli investimenti effettuati da investitori dell'altra parte garantira' che la gestione, la direzione, l'uso, la trasformazione, il godimento o la destinazione degli investimenti effettuati nel proprio territorio dagli investitori dell'altra Parte Contraente, nonche' le imprese e le societa' in cui tali investimenti sono stati effettuati, non dovranno in alcun modo essere soggetti a misure ingiustificate o discriminatorie.

[5]4. Ciascuna delle Parti Contraenti dovra' creare e mantenere nel suo territorio un contesto giuridico tale da garantire agli investitori la continuita' del trattamento legale adempiendo, in buona fede, a tutti gli impegni assunti concernenti ogni singolo investitore.

[6]5. Ogni Parte Contraente oppure la sua Agenzia designata potra' stipulare con un investitore dell'altra Parte Contraente un accordo di investimento che regolera' lo specifico rapporto legale relativo all'investimento dell'investitore in questione.

[7]6. Ciascuna parte Contraente dovra', in conformita` alla sua legislazione, permettere agli investitori dell'altra Parte Contraente che ha investito nel suo territorio di impiegare personale dirigente a prescindere dalla loro nazionalita'.

[8]7. I cittadini di una Parte Contraente che sono autorizzati ad operare sul territorio dell'altra Parte Contraente in relazione agli investimenti oggetto di questo Accordo, godranno di condizioni appropriate per portare avanti le loro attivita' professionali secondo la legislazione di quest' ultima Parte.

[9]8. Ciascuna delle Parti Contraenti dovra', secondo la sua legislazione (e i suoi obblighi internazionali) relativa all'ingresso e al soggiorno degli stranieri, permettere ai cittadini dell'altra Parte Contraente che lavorano ad un investimento oggetto del presente Accordo, nonche' ai rispettivi familiari, di entrare, soggiornare e lasciare il suo territorio.

[10]9. Nessuna delle Parti Contraenti potra' porre delle condizioni allo stabilimento, allo sviluppo e alla continuita' degli investimenti in modo da comportarne la rilevazione oppure imporre qualsiasi limitazione alla vendita dei prodotti sui mercati domestici e internazionali, oppure imporre che i prodotti debbano essere acquisiti localmente, o altre simili condizioni.

Testo vigente dal 19 novembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-28;429~accordo-art2 · fonte del testo

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