[1]ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE

[2]1. Si conviene che la doppia imposizione sara' eliminata in conformita' ai seguenti paragrafi del presente articolo.

[3]2. Per quanto concerne l'Italia:

[4](a) Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili nel territorio macedone, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.

[5]In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sui redditi pagata nel territorio macedone, ma l'ammontare della deduzione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

[6]Tuttavia, nessuna deduzione sara' accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.

[7](b) Se un residente dell'Italia possiede elementi di patrimonio che, in conformita' con le disposizioni di questa Convenzione, sono imponibili nel territorio macedone, l'imposta sul patrimonio versata nel territorio macedone sara' considerata come credito dell'imposta italiana sul patrimonio relativa allo stesso elemento di patrimonio. Il credito tuttavia non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile a detto elemento di patrimonio posseduto nel territorio macedone nella proporzione in cui lo stesso concorre alla formazione del patrimonio complessivo.

[8]3. Per quanto concerne il Governo macedone:

[9]Se un residente del territorio macedone ritrae redditi o possiede patrimonio che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, il Governo macedone ammettera':

  • a)in deduzione dall'imposta sul reddito di tale residente, un ammontare pari alla relativa imposta sul reddito pagata in Italia;
  • b)in deduzione dall'imposta sul patrimonio di tale residente, un ammontare pari alla relativa imposta patrimoniale pagata in Italia.

[10]Tuttavia, tale deduzione non potra' eccedere la quota dell'imposta sul reddito calcolata prima che venga concessa deduzione, che e' attribuibile al reddito o al patrimonio imponibile in Italia.

[11](c) Qualora, in conformita' con qualunque disposizione della Convenzione, i redditi ritratti o il patrimonio posseduto da un residente del territorio macedone siano esenti da imposta in detto Stato, il Governo macedone puo', tuttavia, nel calcolare l'ammontare dell'imposta sui restanti redditi o patrimonio di detto residente, considerare i redditi o il patrimonio esentati.

Testo vigente dal 18 novembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-19;428~art24 · fonte del testo

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