DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE 1. Si conviene che la doppia imposizione sara' eliminata in conformita' ai seguenti paragrafi del presente articolo. 2. Per quanto concerne l'Italia: se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Albania, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sui redditi pagata in Albania, ma l'ammontare della deduzione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sara' accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana. 3. Per quanto concerne l'Albania: se un residente dell'Albania ritrae redditi che, in conformita' alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, l'Albania, dedurra' dall'imposta prelevata sui redditi di detto residente un ammontare pari all'imposta sul reddito pagata in Italia. Tale deduzione non potra' tuttavia eccedere la quota dell'imposta albanese sul reddito, calcolata prima della deduzione, corrispondente al reddito imponibile in Italia. 4. Qualora, in conformita' della legislazione di uno degli Stati contraenti, le imposte sugli utili d'impresa alle quali si applica la presente Convenzione siano state eliminate o ridotte per un periodo limitato di tempo, dette imposte si considerano interamente pagate ai fini dell'applicazione dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

Testo vigente dal 6 giugno 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-05-21;175~art24 · fonte del testo

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