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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 22 agosto 1930, n. 1356, recante norme per l'applicazione del contributo per la manutenzione delle fognature da parte del Governatorato di Roma, con la seguente modificazione:
[8]All'art. 5 e' sostituito il seguente:
[9]«Sono esenti dal contributo di fognatura gli stabili appartenenti a S. M. il Re, ai membri della Famiglia Reale, quelli di pertinenza della Santa Sede esenti da tributi in virtu' degli articoli 51 e 16 del Trattato approvato con la legge 27 maggio 1929, n. 810, quelli appartenenti allo Stato, alla Provincia, ai Comuni, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, agli enti pubblici per le case popolari, e quelli destinati al culto».
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a San Rossore, addi' 9 aprile 1931 - Anno IX
[12]VITTORIO EMANUELE.
[13]Mussolini - Mosconi.
[14]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 6 maggio 1931 al 16 dicembre 2009
