[1]GENERALI

[2]1. Al fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

[3](a) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di fuori delle acque territoriali italiane che, in conformita' al diritto internazionale consuetudinario e alla legislazione italiana concernente la ricerca e lo sfruttamento delle risorse naturali, puo' essere considerata come zona all'interno della quale possono essere esercitati i diritti dell'Italia per quanto concerne il fondo ed il sottosuolo marini, nonche' le loro risorse naturali;

[4](b) il termine "ESTONIA" designa la Repubblica di Estonia e, quando e' usato in senso geografico, designa il territorio della Repubblica di Estonia e qualsiasi zona adiacente alle acque territoriali dell'Estonia all'interno della quale, ai sensi della legislazione estone e in conformita' al diritto internazionale, possono essere esercitati i diritti dell'Estonia per quanto concerne il fondo ed il sottosuolo marino nonche' le loro risorse naturali;

[5](c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, la Repubblica italiana e la Repubblica di Estonia;

[6](d) il termine "persona" comprende una persona fisica, una societa' di persone,

[7](e) il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica ai fini dell'imposizione,

[8](f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato Contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;

[9](g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attivita' di trasporto per mezzo di una nave o aeromobile da parte di un'impresa di uno degli Stati contraenti ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra localita' situate nell'altro Stato contraente.

[10](h) il termine "nazionali" designa:

[11](i) le persone fisiche che hanno la nazionalita' di uno Stato contraente;

[12](ii) le persone giuridiche, le societa' di persone, e le associazioni costituite in conformita' della legislazione in vigore in uno Stato contraente;

[13](i) l'espressione "autorita'" competente designa:

[14](i) per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze.

[15](ii) per quanto concerne l'Estonia, il Ministero delle Finanze od il suo rappresentante autorizzato;

[16]2. Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse e' attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Testo vigente dal 18 novembre 1999

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1999-10-19;427~art3 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari