Indice per libri, titoli e capi
Tributario
Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 20 marzo 1997
Legge 19 ottobre 1999, n. 427
- Aggiornato al
- 18 novembre 1999
- Articoli
- 31
- Versioni storiche
- 34
- Art. 1CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI…
- Art. 2CONSIDERATE 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per…
- Art. 3GENERALI 1. Al fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una…
- Art. 4Ai fini della presente Convenzione l'espressione "residente di uno Stato contraente"…
- Art. 5ORGANIZZAZIONE 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile…
- Art. 6IMMOBILIARI 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili…
- Art. 7DELLE IMPRESE 1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto…
- Art. 8MARITTIMA ED AEREA 1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di…
- Art. 9ASSOCIATE Allorche' (a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o…
- Art. 10DIVIDENDI 1. I dividendi pagati da una societa' residente di uno Stato contraente ad un…
- Art. 11INTERESSI 1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente…
- Art. 12CANONI 1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e ad un residente dell'altro Stato…
- Art. 13UTILI DI CAPITALE 1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente deriva…
- Art. 14PROFESSIONI INDIPENDENTI 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae…
- Art. 15LAVORO SUBORDINATO 1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19 e 20, gli stipendi…
- Art. 16COMPENSI E GETTONI DI PRESENZA I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni…
- Art. 17ARTISTI ED ATLETI 1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un…
- Art. 18PENSIONI Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le…
- Art. 19FUNZIONI PUBBLICHE 1. (a) Gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe, dalle…
- Art. 20PROFESSORI E RICERCATORI 1. Una persona fisica il quale soggiorni temporaneamente in uno…
- Art. 21STUDENTI Le somme che uno studente o apprendista il quale e', o era immediatamente prima…
- Art. 22ALTRI REDDITI 1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente che non…
- Art. 23ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE 1. Si conviene che la doppia imposizione sara'…
- Art. 24NON DISCRIMINAZIONE 1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati…
- Art. 25PROCEDURA AMICHEVOLE 1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da…
- Art. 26SCAMBIO DI INFORMAZIONI 1. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si scambieranno…
- Art. 27MEMBRI DI MISSIONE DIPLOMATICHE DI UFFICI CONSOLARI Le disposizioni della presente…
- Art. 28LIMITAZIONE DEI BENEFICI 1. Nonostante le altre disposizioni della presente Convenzione…
- Art. 29RIMBORSI 1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono…
- Art. 30ENTRATA IN VIGORE 1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica…
- Art. 31DENUNCIA La presente Convenzione rimarra' in vigore sino alla denuncia da parte di uno…
