[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE

[2]N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.

[3]CONVENZIONE SULLA RESPONSABILITA' INTERNAZIONALE PER I DANNI CAUSATI DA OGGETTI SPAZIALI

[4]Gli Stati parti della presente Convenzione Riconoscendo il comune interesse di tutta l'umanita' di promuovere l'esplorazione e l'uso dello spazio extra-atmosferico a scopi pacifici, Richiamandosi al Trattato sui principi che regolano le attivita' degli Stati nell'esplorazione e nell'uso dello spazio extra-atmosferico, ivi inclusa la luna e gli altri corpi celesti, Prendendo in considerazione che, nonostante le misure precauzionali da adottarsi da parte degli Stati e delle organizzazioni intergovernative internazionali che si occupano del lancio degli oggetti spaziali, tali oggetti possono causare danni, Riconoscendo la necessita' di elaborare efficaci norme e procedure internazionali concernenti la responsabilita' per danni causati da oggetti spaziali e di assicurare, in particolare, il tempestivo pagamento ai sensi della presente Convenzione di un totale ed equo risarcimento alle vittime di tali danni, Ritenendo che la istituzione di tali norme e procedure contribuira' al rafforzamento della cooperazione internazionale nel campo dell'esplorazione e dell'uso dello spazio extra-atmosferico a scopi pacifici, Hanno concordato quanto segue:

[5]Articolo 1

[6]Ai fini della presente Convenzione:

  • a)per "danni" si intendono la perdita della vita, le lesioni personali o altri danni alla salute; perdita o danni ai beni degli Stati o delle persone, fisiche o giuridiche, o ai beni delle organizzazioni intergovernative internazionali;
  • b)il termine "lancio" include anche i tentativi di lancio;
  • c)per "Stato di lancio" si intende:
  • i)uno Stato che lancia o provvede al lancio di un oggetto spaziale;
  • ii)uno Stato dal cui territorio o dalle cui installazioni viene lanciato un oggetto spaziale;
  • d)il termine "oggetto spaziale" include gli elementi di un oggetto spaziale nonche' il suo veicolo di lancio e le sue parti.

Testo vigente dal 19 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;426~arti · fonte del testo

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