[1]alla navigazione

[2]1. Se una nave dello Stato di invio giunge in un porto o sosta in un punto in cui possa gettare l'ancora, situati nella circoscrizione consolare, il capo dell'ufficio consolare puo' prestare alla nave e al suo equipaggio ogni assistenza, ed esercitare le funzioni concernenti la navigazione, la nave e l'equipaggio, in conformita' alla legislazione dello Stato di invio. 2. A tal fine il capo dell'ufficio consolare puo', senza essere ostacolato dalle autorita' dello Stato di residenza:

  • a)salire a bordo della nave non appena sia stata ammessa a libera pratica;
  • b)comunicare con il capitano e con gli altri membri dell'equipaggio;
  • c)ricevere visite del capitano e degli altri membri dell'equipaggio. 3. Le competenti autorita' dello Stato di residenza accorderanno l'assistenza eventualmente richiesta dal capo dell'ufficio consolare nell'esercizio delle sue funzioni.

Testo vigente dal 19 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;425~art22 · fonte del testo

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