[1]Sicurezza alimentare, questioni inerenti alle MSF e questioni inerenti al benessere degli animali

[2]1. Le parti promuovono la cooperazione e il coordinamento tra le autorita' competenti, anche nel quadro delle pertinenti organizzazioni internazionali, per quanto riguarda la sicurezza alimentare, le MSF e il benessere degli animali, a vantaggio delle relazioni commerciali bilaterali. Esse favoriscono la cooperazione ai fini del riconoscimento dell'equivalenza e dell'armonizzazione delle MSF e forniscono consulenza e assistenza tecnica sull'attuazione di tali misure. 2. La cooperazione in materia di sicurezza alimentare, questioni inerenti alle MSF e questioni inerenti al benessere degli animali mira a rafforzare le capacita' di ciascuna parte cosi' da migliorare l'accesso al mercato dell'altra parte, salvaguardando al tempo stesso il livello di protezione degli esseri umani, degli animali e delle piante, nonche' il benessere degli animali. 3. La cooperazione puo' comprendere, tra l'altro:

  • a)l'apporto di competenze riguardanti la capacita' tecnica e legislativa di elaborare e applicare la normativa, nonche' di sviluppare sistemi ufficiali di controllo sanitario e fitosanitario, ivi compresi programmi di eradicazione, sistemi di sicurezza alimentare e notifica di allerta, nonche' l'apporto di competenze in materia di benessere degli animali;
  • b)il sostegno allo sviluppo e al rafforzamento delle capacita' istituzionali e amministrative di Cuba, comprese le capacita' di controllo, per migliorarne lo status sanitario e fitosanitario;
  • c)lo sviluppo, a Cuba, di capacita' che consentano di soddisfare i requisiti sanitari e fitosanitari cosi' da migliorare l'accesso al mercato dell'altra parte, salvaguardando nel contempo il livello di protezione;
  • d)il potenziamento del sistema ufficiale di controllo per le esportazioni verso l'Unione europea grazie al miglioramento delle capacita' di analisi e della gestione dei laboratori nazionali per soddisfare i requisiti della legislazione dell'Unione europea;
  • e)la fornitura di consulenza e assistenza tecnica riguardo al sistema di regolamentazione sanitaria e fitosanitaria dell'Unione europea e all'attuazione delle norme imposte dal mercato dell'Unione europea;
  • f)la promozione della cooperazione nell'ambito delle organizzazioni internazionali competenti (comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie dell'accordo OMC sulle misure sanitarie e fitosanitarie, convenzione internazionale per la protezione dei vegetali, Organizzazione mondiale per la salute animale e commissione del Codex Alimentarius) per favorire l'applicazione delle norme internazionali.

Testo vigente dal 25 maggio 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-05-08;42~art75 · fonte del testo

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