[1]Misure coercitive unilaterali

[2]1. Le parti procedono a scambi di opinioni sulle misure coercitive di carattere unilaterale aventi effetto extraterritoriale, contrarie al diritto internazionale e alle norme comunemente accettate del commercio internazionale, che si ripercuotono su entrambe e che vengono utilizzate come strumento di pressione politica ed economica nei confronti degli Stati e compromettono la sovranita' di altri Stati. 2. Le parti conducono un dialogo regolare sull'applicazione di siffatte misure, nonche' sulla prevenzione e sull'attenuazione dei loro effetti.

Testo vigente dal 25 maggio 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-05-08;42~art10 · fonte del testo

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