[1]ARTICOLO XIV. (Riserve)

[2]1. Le disposizioni contenute nella presente Convenzione non possono formare oggetto di riserve generali. Non possono essere fatte riserve speciali che non siano in applicazione delle disposizioni del presente Articolo e di quelle contenute nell'Articolo XI. 2. Qualsiasi Stato o organizzazione d'integrazione economica regionale puo' al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, formulare una riserva speciale riguardo alla menzione sia nell'Allegato I che nell'Allegato II, e sia ancora negli Allegati I e II presi insieme, di una qualunque specie migratrice. Esso non sara' considerato come Parte riguardo all'oggetto della detta menzione fino alla scadenza del termine di novanta giorni a partire dalla data in cui il Depositario non avra' notificato alle Parti il ritiro di detta riserva.

Testo vigente dal 18 febbraio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-01-25;42~artxiv · fonte del testo

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