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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 17 novembre 1932, n. 1509, concernente la proroga dei privilegi fiscali di riscossione agli esattori delle imposte dirette del quinquennio 1923-1927.

[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[9]Data a Roma, addi' 20 aprile 1933 - Anno XI

[10]VITTORIO EMANUELE

[11]MUSSOLINI - JUNG - DE FRANCISCI.

[12]Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

Testo in vigore dal 17 maggio 1933 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1933-04-20;418~art1 · fonte del testo

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