film in coproduzione avra' diritto al pieno godimento di tutti i benefici che sono o possono essere accordati rispettivamente nel Regno Unito ed in Italia ai film nazionali, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti in vigore di volta in volta in quei Paesi. Solo il coproduttore del Regno Unito avra' titolo a godere dei benefici concessi ai film nazionali nel Regno Unito e solo il coproduttore italiano avra' titolo a godere dei benefici concessi ai film nazionali in Italia.

Testo vigente dal 15 novembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-19;417~accordo-art3 · fonte del testo

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